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martedì 30 agosto 2011

Alife. Pronuncia della Corte dei Conti


CORTE DEI CONTI
                  SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
Pronuncia  n. 331   /2011.
                        nell’adunanza pubblica del 28 giugno 2011
composta dai magistrati:
Pres. di Sez.  Vittorio Lomazzi                            Presidente
Cons. Silvano Di Salvo
Cons. Tommaso Viciglione
Cons. Corradino Corrado
Cons. Francesco Uccello                                  relatore
Cons. Laura Cafasso                   
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l’approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la richiesta di attivazione della procedura prevista dall’ art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei confronti del Comune di Alife (CE) e le unite osservazioni formulate dal magistrato incaricato delle verifiche di regolarità contabile sui bilanci dei Comuni della Provincia di Caserta;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo n. 30/2011 in data 7 giugno 2011, con la quale la Sezione è stata convocata per l’odierna adunanza ai fini di una eventuale pronuncia ai sensi del citato art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005;
VISTE le memorie del Sindaco del Comune di Alife e del Revisore dei conti, trasmesse e pervenute, rispettivamente, in data 23 giugno 2011;
UDITO il relatore;
SENTITI altresì, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il Sindaco ed il Revisore unico dell’Ente intervenuti nel corso dell’adunanza pubblica;

PREMESSO

Con deliberazione n. 115/2010 del 22 luglio 2010, questa Sezione regionale di controllo, nel dare attuazione alle “Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005 n.266. Rendiconto della gestione 2009”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 15/AUT/2010 nell'adunanza del 22 giugno 2010, definiva termini e modalità di trasmissione della suddetta relazione-questionario.
A seguito del mancato invio, da parte del Revisore unico del Comune di Alife, della menzionata relazione sul Rendiconto dell’esercizio 2009, il magistrato incaricato delle verifiche di regolarità contabile sugli Enti locali della Provincia di Caserta segnalava la questione al Collegio ai fini dell’adozione di una specifica pronuncia di inottemperanza al richiamato disposto normativo, pronuncia che questa Sezione adottava nell’adunanza dell’ 8 febbraio 2011 con deliberazione n. 170/2011.
In riscontro a detta segnalazione, il Revisore dell’Ente, con nota del 9 febbraio 2011 (prot. in ingresso n. 976 del 14.02.2011), declinava ogni personale responsabilità in ordine alla omessa predisposizione della relazione-questionario di cui all’art. 1, commi 166 ss., della L. n. 266/2005, asserendo l’impossibilità di adempiervi a causa della mancata approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2009, pur ripetutamente sollecitata all’Amministrazione comunale con note n. 5701 del 20 maggio 2010 e n. 15066 del 20 dicembre 2010.
L’assunto del Revisore veniva confermato, indirettamente, dalla nota prot. 2064 del 17 febbraio 2011, con la quale il Sindaco reggente del Comune di Alife, nel trasmettere per competenza la pronuncia n. 170/2011, annunciava all’Organo di revisione, e a questa Corte per conoscenza, l’imminente “…individuazione di un responsabile funzionario per far fronte alle esigenze di carattere amministrativo e per approntare la proposta di deliberazione di C.C. del rendiconto di cui all’esercizio finanziario 2009.


Con successiva richiesta istruttoria, prot. 1796 del 23 marzo 2011, il competente magistrato istruttore sollecitava, pertanto, i dovuti chiarimenti in ordine sia alle ragioni ed agli effetti del ritardo nell’approvazione del predetto documento contabile sia alle misure intraprese per rimuovere l’irregolarità gestionale accennata.
Il Sindaco f.f. riscontrava la richiesta di chiarimenti con nota prot. 4347 dell’ 8 aprile 2011, a firma anche del Segretario comunale e del Revisore dei conti, con la quale rendeva noto che lo schema di Rendiconto in argomento sarebbe stato esaminato dalla Giunta comunale in data 14 aprile 2011, ai fini della successiva approvazione da parte dell’Organo consiliare. Quanto alle ragioni del ritardo, il Sindaco le riconduceva alla “necessità di affidare la responsabilità del settore economico-finanziario ad un funzionario diverso da quello incardinato nel relativo posto della dotazione organica”, precisando altresì la seguente circostanza: ”Quest’ultimo, infatti, è stato sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di S. Maria C.V., e quindi estromesso dall’ufficio economico-finanziario (con avvio di procedimento disciplinare, peraltro sospeso in attesa dell’esito di quello penale), per peculato e falso materiale in atti pubblici, in quanto avrebbe riscosso indebitamente ed in prima persona mandati di pagamento per un importo sinora accertato di circa 50.000,00 euro…”.
La vicenda assumeva contorni più chiari in seguito ad una richiesta di parere, indirizzata dal Sindaco reggente all’Organo di revisione ed al Responsabile finanziario f.f. (prot. n. 2453 in data 25 febbraio 2011) ed inoltrata a questa Corte per conoscenza, dalla quale emergeva che la mancata approvazione del Rendiconto 2009 sarebbe dipesa dal fatto che, dal mese di agosto 2010, l’Ente risultava privo del funzionario responsabile dell’Area finanziaria (sospeso cautelativamente dal servizio e temporaneamente sostituito, per l’ordinaria amministrazione, da altro funzionario f.f. anch’esso in malattia dal mese di gennaio 2011) e che la sua nomina, necessaria ed indifferibile ai fini della predisposizione degli atti relativi all’approvazione sia del Rendiconto 2009 che del Bilancio di previsione 2011, non sarebbe stata resa possibile “per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all’esercizio 2009, ovvero alla mancata trasmissione dei dati finanziari al Ministero delle Finanze”.
In detto contesto, perveniva alla Sezione, in data 19 aprile 2011 (prot. 2090), copia del verbale n. 44/04 del 20 maggio 2010, con il quale il Revisore dei conti aveva, a suo tempo, rappresentato agli Organi amministrativi dell’Ente i contenuti del referto reso ai sensi dell’art. 239, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in ordine alle gravi irregolarità di gestione riscontrate.
In tale evenienza, il Revisore unico dell’Ente, oltre a lamentare taluni comportamenti dell’Amministrazione limitativi delle prerogative e delle funzioni intestate all’Organo di revisione contabile, riscontrava una lunga serie di irregolarità, omissioni e disfunzioni imputabili all’Amministrazione tra cui:
-                      il mancato riscontro di adeguati giustificativi di pagamento;
-                      l’assunzione di debiti fuori bilancio;
-                      la violazione reiterata del regolamento di contabilità e dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 in tema di pagamenti;
-                      l’anomala assegnazione e gestione del servizio di riscossione tributi;
-                      l’utilizzo improprio di fondi a destinazione vincolata;
-                      il ritardo nell’emissione dei ruoli esattoriali;
-                      l’insufficiente gestione patrimoniale;
-                      l’irregolare gestione dei servizi cimiteriali, di economato e del servizio rifiuti;
-                      l’irregolare gestione del personale;
-                      la mancata attivazione del controllo di gestione.
Alla luce delle esposte criticità contabili e gestionali, il predetto magistrato istruttore avviava la procedura prevista dall’ art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei confronti del Comune di Alife, proponendone la convocazione dinanzi la Sezione ai fini di una eventuale pronuncia per gravi irregolarità da trasmettere al Consiglio comunale oltreché agli organi tutori per i conseguenti provvedimenti.
Nelle more della convocazione della Sezione per l’odierna adunanza, il neo eletto Sindaco di Alife rendeva noto che il Consiglio comunale era stato convocato, per il giorno 30 giugno 2011, per discutere ed approvare il Rendiconto dell’esercizio 2009 “da allegare al Bilancio di previsione 2011 all’esame del successivo Consiglio comunale”.
Contestualmente, il Sindaco assicurava il suo impegno nel trovare soluzione alle problematiche di carattere organizzativo che avrebbero ostacolato, sin dallo scioglimento del precedente Organo consiliare, l’adozione tempestiva degli atti necessari a garantire la dovuta trasparenza e completezza di informazioni nelle sessioni di Bilancio. Assicurava, altresì, di voler improntare la nuova programmazione su base quinquennale, mantenendo la stretta correlazione tra entrate ed uscite attraverso l’aggiornamento delle tariffe, il controllo della spesa ed il rinnovo degli affidamenti esterni dei servizi, di cui le numerose proroghe costituivano il sintomo della “estrema precarietà nella gestione di tutte le Aree del comune”.
In pari data, anche il Revisore dell’Ente faceva pervenire le proprie deduzioni, sottolineando come il ritardo nell’invio dei questionari relativi al Rendiconto 2008 e 2009 fosse “conseguente solo alla paralisi dell’Organo preposto all’esame ed approvazione dei Rendiconti, conditio sine qua non per la predisposizione dei predetti questionari da parte dell’Organo di revisione”, mentre, con riguardo al tardivo invio del questionario sul Bilancio di Previsione 2010, lo stesso fosse dovuto “al completamento di importanti verifiche che hanno determinato un referto per gravi irregolarità (prot. n. 5750 del 21.05.2010), trasmesso anche a questa Sezione Controllo della Corte (raccomandata A/R del 8.06.2010) oltre che alla Sezione Procura (posta certificata del 01.06.2010 – raccomandata A/R del 09.06.2010)”.
Con l’occasione, l’Organo di revisione dell’Ente segnalava, altresì, che:
L’attività di collaborazione e verifica da parte del Revisore, è da tempo ormai informata alla presenza quasi quotidiana, spesso richiesta dagli uffici e dagli Organi politici (formalmente e informalmente), proprio a seguito delle difficoltà organizzative in cui si è trovato il comune di Alife a causa della controversa gestione dell’ufficio finanziario…
La cattiva prassi di assidua collaborazione del Revisore instauratasi con l’Ente, al punto di sopperire in adempimenti che rientrano nelle competenze del personale Responsabile, a proprio avviso ha evitato l’attualità di una situazione gestionale più compromessa di quanto oggi non appaia. Certamente esistono numerose criticità, tuttavia realisticamente ad oggi esse non giustificano un’ ipotesi di commissariamento e/o dissesto, in quanto l’Ente non presenta particolari squilibri nella tabella dei parametri che definiscono la deficitarietà strutturale”.
In ordine alle predette criticità, il Revisore segnalava il permanere di talune di esse, ed in particolare sottolineava la necessità di: aggiornare il regolamento di contabilità, dare ufficiale avvio al controllo di gestione, riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, verificare il corretto affidamento del servizio di riscossione tributi, ripristinare i fondi a destinazione vincolata, implementare la nuova procedura inventariale nel sistema di rilevazione contabile, nonché recuperare, anche coattivamente, le somme dovute a titolo risarcitorio per danni patrimoniali (diretti e/o indiretti) arrecati all’Ente da personale infedele.
All’odierna adunanza pubblica gli intervenuti per conto dell’Ente si richiamavano, praticamente, al contenuto delle deduzioni depositate agli atti.

CONSIDERATO

1.   In via preliminare, la Sezione rileva che, ad oltre un anno dalla scadenza del termine di legge fissato dall’art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per l’approvazione del Rendiconto della gestione 2009, il Comune di Alife non ha ancora ultimato la procedura prevista, a tal fine, dall’art. 227 del medesimo Testo Unico.
Tale ritardo costituisce, di per sé, grave irregolarità contabile in quanto, oltre ad impedire le conseguenti verifiche di regolarità contabile da parte della Corte dei conti, è suscettivo di generare una situazione di pregiudizio al buon andamento della gestione dell’Ente ed alla trasparenza dell’azione amministrativa nel suo complesso.
Invero, la mancata rappresentazione contabile dei risultati economico-finanziari della gestione paralizza, da un lato, l’attività di programmazione (in quanto ne impedisce il corretto sviluppo decisionale sulla base di adeguati processi di analisi e comparazione), dall’altro, impedisce la ricostruzione e la verifica dei procedimenti di spesa nonché la conoscenza dei reali flussi finanziari, con inevitabili ricadute sulla funzionalità dell’Ente.
Ritiene, inoltre, il Collegio che la tardiva adozione del Rendiconto dell’esercizio 2009 e la conseguente omessa trasmissione della relazione di cui all’art. 1, comma 166 ss. della legge n. 266/2005 – da effettuare, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dall’approvazione tardiva del predetto documento contabile – evidenziano non solo una situazione di non conformità a legge nel compimento di atti fondamentali ed improrogabili, ma costituiscono, altresì, sintomo di non corretto ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, in quanto privano gli organi direttivi e di controllo degli opportuni strumenti di conoscenza e di valutazione della gestione, necessari sia per improntare le scelte gestionali a criteri di maggiore efficienza ed economicità, che per espletare le previste verifiche d’istituto in merito alla regolare tenuta della contabilità.
2.       Ancorché l’Amministrazione comunale abbia asserito che “l’omessa approvazione del rendiconto non ha avuto ripercussioni negative di rilievo sui processi di programmazione e controllo dell’Ente”, si osserva che la mancata approvazione nei termini del Rendiconto degli esercizi 2009 e 2010 pone l’Amministrazione in una posizione di grave deficit informativo (dovuto a carenze di “analisi riferite ad un adeguato arco di tempo”, come richiesto all’art. 162 TUEL) tale da involgere gli stessi profili di legittimità dell’approvando Bilancio di previsione dell’esercizio 2011 per inosservanza dei principi di veridicità ed attendibilità dei dati contenuti nel documento contabile, stante l’impossibilità per l’Organo di revisione dell’Ente e gli Organi tutori di verificarne sia l’esattezza dei presupposti che la congruità delle stime in relazione agli andamenti storici.
Si ricorda, infatti, che il rendiconto costituisce elemento indispensabile ai fini della concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari, oltreché condizione necessaria per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, specie in sede di adozione dei provvedimenti necessari al ripristino degli equilibri generali di bilancio.
A tale riguardo, viene in rilievo anche l’art. 172, lett. a) ed f) del TUEL, che prescrive l’obbligo di allegare al bilancio “il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale”.
In tale quadro di riferimento, la prevista adozione in limine del Rendiconto dell’esercizio 2009 e del Bilancio di previsione dell’esercizio 2011 da parte del Comune di Alife, per quanto possa valere a scongiurare gli effetti previsti dagli artt. 243 e 141 del TUEL, in tema di controlli sugli Enti locali strutturalmente deficitari e di scioglimento degli Organi consiliari per la mancata approvazione nei termini del Rendiconto e del Bilancio di previsione, non potrà consentire, comunque, di eliminare facilmente gli effetti di una prolungata inerzia gestionale, la cui persistenza si riverbera sulla funzionalità di tutti i settori istituzionali dell’Ente e si traduce nella incapacità di rispettare i limiti di spesa previsti dal Patto di stabilità interno (come avvenuto negli anni 2009 e 2010) oltreché nell’impossibilità di sottrarsi al cumulo delle misure sanzionatorie e limitative previste in tali casi dall’ordinamento (sospensione dell’erogazione di rate del contributo ordinario, riduzione dei trasferimenti erariali, divieto di contrarre nuovi mutui, mancato utilizzo dell’avanzo di amministrazione, limiti di impegno per spese correnti, divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo etc.).
3.  Le condizioni di oggettiva difficoltà in cui si dibatte l’Ente, tali da mettere a rischio non solo il corretto assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ma anche il mantenimento stesso degli equilibri di bilancio, devono essere ricondotte, in primis, alla responsabilità di un’ Amministrazione ampiamente inadempiente ai propri doveri di programmazione, indirizzo e controllo, pur non potendosi sottovalutare le implicazioni conseguenti alla omessa segnalazione alle autorità tutorie e di controllo ai fini dell’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dagli artt. 136 e 137 del TUEL, diretti a rimuovere i comportamenti omissivi che impediscono all’Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica.
Sotto questo profilo, deve rimarcarsi la peculiarità del ruolo assolto dall’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente, il quale, oltre a sollecitare gli organi dell’Ente al rispetto scrupoloso degli obblighi di legge, è tenuto anche a segnalare tempestivamente a questa Sezione regionale di controllo i motivi che sono di ostacolo al puntuale, accurato ed integrale assolvimento dell’obbligo di redazione e invio della relazione-questionario di cui all’art. 1, commi 166 ss., della L. n. 266/2005.
La omessa comunicazione da parte dell’Organo di revisione di detti motivi ostativi è alla base delle ripetute pronunce di inottemperanza adottate da questa Sezione con le deliberazioni n. 49/2010, n. 170/2011 e n.127/2010, in riferimento, rispettivamente, ai Rendiconti 2008 e 2009 nonché al Bilancio di previsione 2010.
Né può essere trascurato il rischio implicito nell’intensificarsi della collaborazione tra l’Amministrazione ed il Revisore dei conti, soprattutto ove questa sconfini in una incongrua partecipazione o asseverazione dell’Organo di revisione all’esercizio dei poteri di amministrazione attiva del Comune, giacché i principi di buon andamento escludono qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell’Organo di controllo interno in scelte gestionali di esclusiva competenza degli Amministratori dell’Ente.
4.  Per i motivi esposti, questo Collegio, pur prendendo atto del progressivo superamento delle criticità funzionali rappresentate dal Sindaco e dal Revisore dei conti del Comune di Alife, ritiene che la tardiva approvazione dei Rendiconti degli esercizi 2009 e 2010, unitamente al mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all’esercizio 2009 (del pari riconosciuto anche dall’Ente), integrino, nella fattispecie, gli estremi della grave irregolarità contabile passibile di pronuncia ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ragione del pregiudizio che recano al perseguimento delle finalità di una sana gestione finanziaria e, in ultima analisi, al mantenimento degli equilibri di bilancio; sicché vanno posti in essere tempestivamente tutti i rimedi atti a ricondurre la contabilità dell’Ente, sulla scorta del contenuto dei Rendiconti tardivamente approvati, nell’alveo delle cogenti prescrizioni normative, assicurando altresì in futuro – anche mediante interventi di adeguamento delle strutture preposte e di più corretti rapporti istituzionali - il rispetto dei termini per l’esecuzione degli adempimenti in questione, onde scongiurare sia l’esercizio di poteri sostitutivi che ulteriori violazioni di obblighi di legge con relativo detrimento per la comunità amministrata. 
P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Campania segnala al Consiglio comunale di Alife la situazione sopra rappresentata in ordine ai profili di irregolarità evidenziati.
Richiede, altresì, di comunicare a questa Sezione le misure consequenziali adottate entro 60 gg. dalla ricezione del presente deliberato. 
Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, al Presidente del predetto Consiglio comunale e che copia della stessa sia inviata, per quanto di competenza, al Sindaco nonché all’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente.
Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2011.

              Il relatore                                                                   Il Presidente
         f.to Francesco Uccello                                                  f.to Vittorio Lomazzi


Depositato in Segreteria in data 12 luglio 2011


                                                         Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
                                         f.to  Mauro Grimaldi

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