N. 03532/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06003/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione
Ottava)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 6003 del 2010, proposto da:
Raffaele
Pezzella, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Casertano, con
domicilio
eletto presso Francesco Casertano in Napoli, via Pietro Colletta
n.
12;
contro
Comune
di Alife in persona del Sindaco p.t.;
per
l'ottemperanza
GIUDICATO
MATURATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL
TAR
CAMPANIA NAPOLI VIII SEZIONE N. 3505/2010
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Viste
le memorie difensive;
Visto
l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Olindo
Di
Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.
Con sentenza parziale n. 3823 dell’8 luglio 2009, questo Tribunale amministrativo
regionale aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto il ricorso
iscritto a r.g. n. 788/2008, proposto da Pezzella Raffaele, titolare dell’omonima
ditta individuale, e, per l’effetto, aveva annullato la determinazione del 20
novembre 2007 n. 102/bis, prot. n. 15395, con la quale il responsabile dell’area
A.T.A. del Comune di Alife aveva disposto l’annullamento d’ufficio degli atti
della gara, aggiudicata in favore del Pezzella, concernente il progetto di
sistemazione e completamento di via Eole.
Successivamente, con sentenza n. 3505 del 10 maggio 2010, passata in giudicato,
aveva altresì, condannato il Comune di Alife al risarcimento per equivalente
monetario del danno cagionato al Pezzella dal suo illegittimo operato.
Più in dettaglio, non essendosi potuto ricollegare alla sentenza n. 3823 dell’8
luglio 2009 alcun effetto conformativo ai fini della tutela specifica, aveva
accolto la domanda di risarcimento per equivalente monetario avanzata
dal ricorrente nella misura del complessivo importo di di € 152.246,83 (prezzo
offerto in gara dal medesimo ricorrente) x 5% =7.612,34.
Non
aveva, peraltro ravvisato le condizioni per maggiorare l’importo dianzi indicato
della rivalutazione monetaria e degli interessi legali decorrenti dalla data di
notifica del ricorso introduttivo del giudizio, essendosi disposta la liquidazione
equitativa, idonea a ristorare integralmente il danno subito dalla ricorrente;
ed aveva, quindi, statuito che gli interessi legali avrebbero dovuto decorrere
dalla data di pubblicazione della sentenza.
2.
In data 6 settembre 2010, il ricorrente aveva notificato all’amministrazione
soccombente atto di diffida ad eseguire entro i successivi 30 giorni l’emesso
dictum giurisdizionale.
N.
06003/2010 REG.RIC.
3.
Essendo l’intimata amministrazione comunale rimasta inerte anche in seguito a
tale diffida, il Pezzella, col ricorso in epigrafe, deduceva l’inadempienza di
controparte e richiedeva, pertanto, l’esecuzione della sentenza, anche mediante
nomina di un commissario ad acta, ai fini del pagamento, a titolo di
risarcimento del danno, della somma indicata.
4.
Il Comune di Alife non si costituiva in giudizio.
5.
Alla camera di consiglio del 6 aprile 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.
6.
Il ricorso è fondato, essendosi verificata la violazione del giudicato di cui alla
sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 3505 del 10 maggio
2010, recante la condanna del Comune di Alife al pagamento di € 7.612,34 a
titolo di risarcimento del danno in favore del Pezzella, oltre agli interessi
legali maturati dalla data di deposito della pronuncia. In particolare, l’amministrazione
intimata è rimasta inadempiente rispetto
all’obbligazione
pecuniaria incorporata nel titolo costituito dalla citata sentenza n. 3505 del
10 maggio 2010, nonostante l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla
diffida del 6 settembre 2010, e senza che
sussistesse
alcuna ragione per sottrarsi legittimamente al dovere di eseguire il dictum
giurisdizionale.
Ed
invero, l'amministrazione è, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato
e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità
amministrativa
o di difficoltà pratica, può venir meno a tale obbligo, non avendo in proposito
alcuna discrezionalità per ciò che concerne l'an e il quando, ma avendo, al
più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo.
7.
Il ricorso in epigrafe deve essere, dunque, accolto, stante la sua ravvisata fondatezza.
Conseguentemente
va ordinato al Comune di Alife di dare esecuzione alla sentenza n. 3505 del 10
maggio 2010, e cioè di porre in essere le attività dirette al pagamento, in
favore della ricorrente, della somma di € 7.612,34, oltre agli interessi legali
decorrenti dalla sua data di deposito.
L’amministrazione intimata dovrà provvedere in
tal senso entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se
anteriore, notificazione della presente decisione.
8.
In caso di perdurante inottemperanza dopo lo spirare del termine dianzi fissato,
il Collegio nomina fin da ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia
di Caserta o un funzionario da lui delegato all’incombente e munito di
specifiche competenze per il relativo espletamento.
Il
commissario ad acta dovrà provvedere, entro i 45 giorni successivi alla presentazione
di apposita istanza di parte, al pagamento degli importi dovuti al Pezzella,
determinandone il complessivo ammontare (siccome riveniente dal capitale di €
7.612,34 sommato agli interessi legali decorrenti dal 10 maggio 2010),
adottando gli atti (ad es., variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e
prestiti) volti a reperire i fondi all’uopo necessari ed emettendo il
corrispondente titolo di spesa, ferme restando le ipotesi di impignorabilità
previste dal comma 2 (nella versione rivisitata da Corte cost., 18 giugno 2003,
n. 211), nonché l’onere di attestazione di copertura
finanziaria
di cui al successivo comma 5 dell’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le
spettanze dovute al commissario ad acta verranno liquidate con separato
decreto.
9.
Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere
poste a carico dell’amministrazione intimata nella misura di complessivi €
750,00, che si liquidano in favore del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a)
ordina al Comune di Alife di eseguire, secondo le modalità e nei termini
indicati
in motivazione, la sentenza di questo Tribunale amministrativo
regionale
n. 3505 del 10 maggio 2010, mediante pagamento della somma di
€
7.612,34, oltre agli interessi legali decorrenti dal 10 maggio 2010;
b)
nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta o un
funzionario
da lui delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia del
Comune
di Alife, provveda a quanto previsto sub a, secondo le modalità e
nei
termini indicati in motivazione;
c)
condanna il Comune di Alife al pagamento, in favore di Pezzella
Raffaele,
delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in
complessivi
€ 750,00.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con
l'intervento
dei magistrati:
Antonino
Savo Amodio, Presidente
Alessandro
Pagano, Consigliere
Olindo
Di Popolo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
05/07/2011
IL
SEGRETARIO
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